Il perito e il perito supplente comunale degli immobili locativi sono designati dal Comune, hanno il compito di prestare consulenza ed effettuare constatazioni in loco (relative specialmente a danni e difetti di un bene locato), su incarico di locatori, conduttori e dell'Ufficio di conciliazione. Lo Stato ne assume i costi in quest'ultimo caso, mentre negli altri casi le spese dell'intervento del perito o del supplente sono a carico della parte che ne ha fatto domanda.
L'intervento è specialmente richiesto nell'ambito di controversie fra locatori e conduttori, derivanti da contratti di locazione.